Come detto sopra a regolare l'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria è il Testo Unico dell'Edilizia. In particolare gli interventi di manutenzione straordinaria vengono definiti alla lettera b) del comma 3 come "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso".
Per essere più chiari, gli interventi che rientrano in questa categoria sono:
- rifacimento o nuova realizzazione di intonaci esterni
- sostituzione di serramenti e infissi
- realizzazione di cancellate, ringhiere, muri di cinta e recinzioni
- consolidamento di strutture portanti dell'edificio
- rifacimento di scale e rampe
- rifacimento o nuova realizzazione dei servizi igienico-sanitari
- installazione di pannelli solari o fotovoltaici
- rifacimento o modifica integrale degli impianti a norma di legge.